Il perimetro della rendicontazione di sostenibilità cambia per gli esercizi finanziari 2026 e 2027. L’articolo 10 del Decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre ed entrato in vigore il 24 ottobre, introduce una deroga temporanea agli obblighi previsti dal D.Lgs. 125/2024, che recepisce in Italia la direttiva europea CSRD.
La disposizione anticipa, per gli esercizi interessati, il restringimento della platea delle imprese soggette alla rendicontazione di sostenibilità previsto dal nuovo quadro normativo europeo.
Art. 10
Applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. In deroga ai commi precedenti, per gli esercizi finanziari aventi inizio tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, il presente decreto non si applica in ogni caso alle imprese che, su base individuale o, ove applicabile, su base consolidata, presentano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni non superiori a euro 450.000.000 ovvero un numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio non superiore a 1.000. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 del presente decreto per le imprese di paesi terzi».
Rendicontazione di sostenibilità, le nuove soglie nel D.L. 193/2026
Il decreto aggiunge il comma 3-bis all’articolo 17 del D.Lgs. 125/2024. La norma stabilisce che, per gli esercizi finanziari aventi inizio tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, gli obblighi previsti dal decreto legislativo non si applicano alle imprese che presentano almeno una delle seguenti condizioni:
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni non superiori a 450 milioni di euro;
- numero medio di dipendenti occupati durante l’esercizio non superiore a 1.000.
Le soglie sono alternative, non cumulative. Un’impresa con 400 milioni di euro di ricavi e 1.200 dipendenti medi può quindi beneficiare dell’esonero, così come un’impresa con 600 milioni di euro di ricavi e 800 dipendenti.
Viceversa, sotto il profilo dimensionale, un’impresa con ricavi superiori a 450 milioni di euro e più di 1.000 dipendenti medi non rientra nella deroga sulla base di questi parametri.
La verifica deve essere effettuata su base individuale oppure consolidata, ove applicabile. Resta ferma la disciplina dell’articolo 5 del D.Lgs. 125/2024 relativa alle imprese di Paesi terzi.
Quali esercizi sono interessati
Per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, la deroga riguarda le rendicontazioni relative al 2026 e al 2027, che sarebbero state pubblicate rispettivamente nel 2027 e nel 2028.
Il provvedimento interviene quindi anche sulle imprese che, in base alla precedente scansione temporale degli obblighi, si stavano preparando a rendicontare la propria sostenibilità. Per i consigli di amministrazione, le funzioni legali e i responsabili ESG e reporting diventa necessario verificare il perimetro applicabile alla singola società e, ove pertinente, al gruppo.
La misura anticipa gli effetti della riforma europea Omnibus I, che restringe il perimetro della CSRD alle imprese con oltre 450 milioni di euro di ricavi netti e più di 1.000 dipendenti medi introducendo così una deroga transitoria per gli esercizi 2026 e 2027.
L’esonero riguarda gli obblighi normativi di redazione e pubblicazione della rendicontazione previsti dal D.Lgs. 125/2024. Non impedisce alle imprese di proseguire volontariamente nella rendicontazione delle proprie performance ambientali, sociali e di governance.
Il decreto è in vigore, ma deve essere convertito
Il D.L. 193/2026 è attualmente in vigore, ma, in quanto decreto-legge, deve essere presentato alle Camere per la conversione in legge. L’evoluzione dell’iter parlamentare dovrà quindi essere monitorata dalle imprese interessate.





